IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e  in  particolare
l'art. 9; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»  e,  in  particolare,  l'art.  28,
comma 4, ai sensi del quale  «In  caso  di  realizzazione  di  lavori
pubblici ricadenti in aree di interesse  archeologico,  anche  quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12,  comma
2, o la dichiarazione di cui  all'art.  13,  il  soprintendente  puo'
richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi  sulle  aree
medesime a spese del committente»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110, recante «Modifica al  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali,
e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti»; 
  Vista la  legge  29  aprile  2015,  n.  57,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 25,  comma  13,  ai
sensi del quale:  «Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  31  dicembre  2017,  sono
adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza
ed efficacia alla procedura di  cui  al  presente  articolo.  Con  il
medesimo decreto  sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico
tenendo conto  dell'interesse  pubblico  sotteso  alla  realizzazione
dell'opera»; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  febbraio  2019,   n.   12,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre   2005,   recante   «Individuazione   della   documentazione
necessaria alla verifica  della  compatibilita'  paesaggistica  degli
interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice  dei
beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento di organizzazione  del  Ministero  della  cultura,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la  disciplina
dei criteri per la tutela e  il  funzionamento  dell'elenco  previsto
dall'art. 95, comma 2, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti 22 agosto 2017, n. 154,  recante  «Regolamento  concernente
gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali  tutelati
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 agosto 2017, e in  particolare
gli articoli 2 e 15; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
20 maggio 2019, n. 244, recante «Procedura per  la  formazione  degli
elenchi   nazionali   di   archeologi,   archivisti,    bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e  di
scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte,
in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22  luglio
2014, n. 110», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  29
maggio 2019; 
  Rilevata  la  necessita'  di  definire  modalita'   procedurali   e
operative  che  assicurino  il  coordinamento  tra  le  attivita'  di
progettazione delle opere pubbliche o  di  interesse  pubblico  e  le
attivita' di verifica  preventiva  della  sussistenza  dell'interesse
archeologico negli ambiti territoriali e nelle aree prescelti per  la
localizzazione  delle   opere,   ai   fini   di   semplificazione   e
accelerazione dei procedimenti nonche' del contenimento dei  costi  e
dei tempi di realizzazione delle opere, nel rispetto della tutela del
patrimonio archeologico; 
  Ritenuta la necessita' di approvare apposite  linee  guida  per  la
procedura di verifica dell'interesse archeologico; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di   individuare   procedimenti
semplificati, con termini  certi,  che  garantiscano  la  tutela  del
patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell'opera; 
  Su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' della verifica preventiva 
                     dell'interesse archeologico 
 
  1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico  e'  volta  a
valutare l'impatto della realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di
interesse pubblico disciplinata dal  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  rispetto  alle  esigenze  di  tutela  del  patrimonio
archeologico, riorientandone eventualmente le scelte  progettuali  ed
esecutive.